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Home Page Legge Finanziaria 2008Legge finanziaria 2008 art 4 bis ter quater quinquies - recupero di prestazioni pensioni pensionistiche indebitamente percepite esenzione del pagamento del canone rai televisione - sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi Art. 4-bis. - (Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite) 1. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Art. 4-ter. - (Disposizioni in materia di accertamento e riscossione) 1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società. Art. 4-quater. - 1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma. Art. 4-quinquies. -1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento 30 marzo 2001, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 novembre 2001, n. 260, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento 30 marzo 2001, n. 400. 2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consorti le, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumersi entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria. 3. All'articolo 13, comma 55 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, dopo le parole: "consorziate e socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contributi erogati da Regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse e/o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che: a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi; b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione. |
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