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Home Page Legge Finanziaria 2008Testo della legge finanziaria fiscale 2008 art 79 - contenimento e razionalizzazione delle spese dei ministeri Art. 79. - (Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese) 1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro. 4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma e del comma 9 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010. 5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. 6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa. 7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze. 8. I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma. 10. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. 11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Elenco n. 1. (articolo 79, comma 1) Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate 2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928 - Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, art. 1 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, art. 3 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, art. 44 - Legge 1 dicembre 1986, n. 831, art. 8 - Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, comma 7 - Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4, comma 10-quinquies - Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 8-bis - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, comma 2 - Legge 6 marzo 2001, n. 64, art. 11, comma 1, lettera c) - Legge 23 novembre 2001, n. 410, art. 4 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 49 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 4 - Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 10, comma 35 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166 - Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 84 - Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 5 - Legge 10 marzo 1986, n. 61, art. 4 - Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 8 - Legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 20 - Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, art. 4, comma 7, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1, comma 1 - Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47 - Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, art. 14 - Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 32 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 86, comma 3, e art. 60, comma 3 - Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110 - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 337 4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 16 5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, art. 2 - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, art. 126 8. MINISTERO DELL'INTERNO - Legge 27 ottobre 1973, n. 628, art. 3 - Legge 15 novembre 1973, n. 734, artt. 6 e 8 - Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 18 - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 101, comma 4 - Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2 - Decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, art. 3, comma 2 - Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 32 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, commi 1 e 2 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 11 9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Legge 13 marzo 1993, n. 59, art. 9, comma 2 - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 26, comma 5 - Legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 27, comma 1 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1 11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 41 - Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, art. 6 12. MINISTERO DELLA DIFESA - Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, commi 4, 6 e 7 - Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, art. 21 - Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 43, comma 16 13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 17, comma 3 - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 4, comma 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, art. 1 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 2 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 93, comma 8 14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 2 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 - Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2, comma 8 - Legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 4, comma 2 - Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 117 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, art. 4, comma 3 - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 110 15. MINISTERO DELLA SALUTE - Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12 - Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, art. 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, art. 10 - Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 8, comma 3 - Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, art. 5, comma 2 (lettera a) - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5 - Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, art. 18, comma 3 16. MINISTERO DEI TRASPORTI - Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, artt. 21, 37 e 44 - Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, art. 14 - Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 63 - Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13 - Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 101 e 208 - Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47 - Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5 - Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63 |
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